Ferie forzate: quando l’azienda è legittimata ad imporle

Fruire dei giorni di ferie è un diritto inalienabile di ogni dipendente. Dopo un anno di duro lavoro, dei periodi di riposo sono fondamentali per mantenere i livelli di produttività alti e per un corretto equilibrio psico-fisico.

La una durata minima delle ferie stabilita dalla legge è pari a 4 settimane per ogni anno di servizio prestato, ma può aumentare in base ai vari CCNL.

Le ferie maturate dovrebbero essere sempre concordate tra dipendente e datore di lavoro. In alcuni casi però il datore di lavoro è legittimato a forzare i dipendenti a prendere le ferie.

Le 4 settimane di ferie possono essere divise:

  • la prima parte, di almeno due settimane, deve essere presa durante l’anno di maturazione,
  • la seconda entro i 18 mesi successivi,
  • l’eventuale terza parte entro il termine stabilito dai CCNL.

Vista l’emergenza del Covid, per evitare la cassa integrazione molte aziende hanno utilizzato la misura delle ferie forzate per gestire l’emergenza. In molti casi però è successo che i lavoratori non avessero ancora maturato ferie: è stato fatto ciò per mantenere il lavoro e la retribuzione invariata.

Gli altri momenti in cui l’azienda è legittimata ad imporre le ferie forzate sono la chiusura a causa di ristrutturazioni/interventi strutturali, la chiusura aziendale annuale, la chiusura ordinata dalla pubblica autorità, nelle festività e nei giorni di ponte.

Spesso viene inoltre utilizzata come modalità durante il periodo di preavviso prima del licenziamento del dipendente o dell’interruzione del rapporto di lavoro, per diminuire l’ammontare della liquidazione.

Infine, solitamente il periodo di chiusura aziendale corrisponde ai momenti di minore produttività, specialmente nel mese di Agosto.

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